Reati tributari, la relazione del Massimario

L´ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, settore penale, ha pubblicato la relazione n. III/05/2015 (del 28 ottobre) che fa chiarezza sulle novità introdotte dal decreto legislativo 158/2015 in materia di sistema sanzionatorio tributario. 

 

Il documento si sofferma sulle disposizioni in vigore dal 22 ottobre, esplicitandone caratteristiche e ratio

 

Come conferma la relazione governativa che accompagna il decreto, la Cassazione ritiene che l´obiettivo principale del provvedimento sia anzitutto quello di «una riduzione dell´area di intervento della sanzione punitiva per eccellenza - quella penale - ai soli casi connotati da un particolare disvalore giuridico, oltre che etico e sociale, identificati, in particolare, nei comportamenti artificiosi, fraudolenti e simulatori, oggettivamente o soggettivamente inesistenti, ritenuti insidiosi anche rispetto all´attività di controllo”; la finalità di riduzione delle fattispecie penali è perseguita anche attraverso un ripensamento ed una rimodulazione delle soglie di punibilità e l´individuazione di nuove ipotesi di non punibilità». 

 

Non manca poi la trattazione di temi di rilievo "231”. La Corte, affrontando la nuova confisca di cui all´art. 12 bis D. Lgs. 274/2000, si interroga infatti sul rapporto tra reati tributari e responsabilità amministrativa degli enti. A tal proposito, spiega che le Sezioni Unite «hanno escluso la possibilità di disporre la confisca per equivalente nei confronti dell´ente, salvo il caso in cui quest´ultimo costituisca un mero schermo della persona fisica, affermando, tuttavia, il principio secondo cui laddove il profitto del reato consista in somme di denaro o in altri beni fungibili il sequestro preventivo e la confisca assumerebbero sempre la natura di confisca diretta e, di conseguenze, sarebbe senz´altro adottabile anche nei confronti di una società in relazione agli illeciti tributari commessi dalla persona fisica che l´amministra e la dirige, non potendo ritenersi l´ente che si avvantaggia dal reato commesso nel suo interesse una persona estranea all´illecito». 

 

Il corollario che ne consegue è che «il profitto del reato tributario commesso dal legale rappresentante dell´ente, rappresentato dal risparmio di spesa in senso assoluto e costituito dal mancato pagamento della imposta, è individuabile in una somma di denaro, confiscabile sempre in via diretta anche nei riguardi dell´ente, soggetto terzo non estraneo al reato, senza che sia necessaria la prova del nesso di derivazione della "res” dal reato».