Rifiuti speciali, obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali
L´impresa che intende trasportare i propri rifiuti speciali presso i centri di raccolta comunali o intercomunali, previsti e disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008, deve sottostare all´obbligo di iscrizione all´Albo nazionale gestori ambientali.
Questa l´indicazione fornita dal Ministero dell´Ambiente che, rispondendo ad un quesito sul tema, ha chiarito l´obbligo sancito dall´art. 212, co. 8 del D.Lgs. 152/2006, riguardante le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare.
L´impegno di iscriversi sussiste anche qualora i rifiuti speciali prodotti siano stati assimilati a quelli urbani, poiché il Testo Unico Ambiente - precisa il dicastero - «non opera alcuna distinzione tra i rifiuti speciali e i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e non prevede deroghe all´obbligo».
L´impresa deve quindi inviare la richiesta di iscrizione alla sezione dell´Albo regionale territorialmente competente e corrispondere un diritto annuale pari a 50 euro, rideterminabili ai sensi dell´art. 21 del D.M. 406/1998.
In allegato la circolare del Ministero dell´Ambiente.

