Riforma del processo penale, sì della Camera al disegno di legge
L´Aula della Camera ha dato via libera oggi (23 settembre) al disegno di legge intitolato "Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all´ordinamento penitenziario per l´effettività rieducativa della pena”.
Il testo, che riforma il processo penale e contiene anche la delega al Governo per rivedere la disciplina sulle intercettazioni (con riflessi anche in ambito "231”), è stato approvato con 314 sì, 129 no, 51 astenuti. E passa ora all´esame del Senato.
Dagli aumenti di pena per i reati contro il patrimonio, alla modifica delle condizioni di procedibilità e delle misure di sicurezza, dagli interventi in materia di giudizio abbreviato e patteggiamento, alle cause di ammissibilità del ricorso in Cassazione, sono diverse le novità contenute nel provvedimento.
Tra queste, si segnala la possibilità per il giudice di dichiarare estinto il reato perseguibile a querela, sentite le parti e la persona offesa, quando l´imputato ripara interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento ed elimina le conseguenze dannose o pericolose del reato stesso. La riparazione deve avvenire prima dell´apertura del dibattimento di primo grado, salva la fissazione di un termine ulteriore, non superiore a 6 mesi, per il pagamento di quanto dovuto anche in forma rateale. Se il giudice riconosce che la somma offerta a titolo di risarcimento sia congrua, anche in assenza di accettazione da parte della persona offesa, l´imputato può vedere quindi estinto il reato. Si applicano comunque le vigenti disposizioni del codice sulla confisca obbligatoria.
Altra novità riguarda i tempi dell´indagine: a partire dalla scadenza di tutti gli avvisi e le notifiche di conclusione, il PM ha infatti tre mesi (prorogabili di altri tre dal PG presso la Corte d´Appello se si tratta di casi complessi) per chiedere l´archiviazione o il rinvio a giudizio. Per i delitti di mafia e terrorismo (ma non anche di corruzione, come a un certo punto si era ipotizzato) il termine sale automaticamente a 12 mesi. In caso di inerzia del PM, il Procuratore generale può avocare d´ufficio il fascicolo.
Vengono poi indicate pene più severe per il voto di scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-ter c.p., introdotto un anno fa). Il reato verrà punito con la reclusione da un minimo di 6 fino a un massimo 12 anni, contro i 4-10 anni attualmente previsti.
Quanto alle intercettazioni, le nuove norme disposte dal Governo dovranno evitare - attraverso una selezione del materiale - la pubblicazione di conversazioni irrilevanti ai fini dell´indagine e che riguardano persone completamente estranee. Rispetto al testo originario del DDL di delega non ci sarà però un´udienza filtro. Né una restrizione dei reati intercettabili (anzi, si semplifica il ricorso alle intercettazioni per i reati contro la pubblica amministrazione).
La delega prevede invece la reclusione fino a quattro anni per «la diffusione, al solo fine di recare danno alla reputazione o all´immagine altrui, di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua presenza ed effettuate
fraudolentemente». La punibilità sarà esclusa «quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell´ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l´esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca». Non è prevista dunque alcuna pena detentiva a carico dei giornalisti.

