Sequestro 231 e Procedura fallimentare

Le Sezioni Unite Penali hanno chiarito, con la sentenza n. 11170/2015 depositata il 17 marzo u.s., il rapporto tra il sequestro preventivo disposto nei confronti dell´ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e i vincoli della intervenuta procedura fallimentare.

 

Più nello specifico, la questione di diritto posta alle SS.UU. riguardava la possibilità per il giudice penale di dover valutare o meno, in sede di applicazione del sequestro ai sensi dell´art. 19 del Decreto, le esigenze tutelate dalla procedura concorsuale e se, nel caso, tale valutazione dovesse essere di competenza del giudice fallimentare o penale.

 

La risposta al quesito di diritto deriva da un articolato ragionamento del Supremo Collegio che, in tema di responsabilità degli enti, offre molteplici conferme. Segnatamente:

  • integra violazione del principio di stretta legalità la possibilità di scomporre il reato complesso per farne discendere un reato presupposto 231.Ogni reato è costituito da alcuni elementi e in quello complesso questi elementi costituirebbero di per se stessi un´autonoma forma di delitto.Così il reato di bancarotta impropria societaria, contestato nel caso di specie, che pur assorbe quello di manipolazione del mercato che ai sensi dell´art. 25-sexies del D.Lgs. n. 231/2001 è reato presupposto 231, non permette di contestare taluna responsabilità in capo alla società in quanto ad esso non è collegato taluno illecito amministrativo;
  •  
  • il fallimento non è una causa estintiva dell´illecito dell´ente. Non è possibile assimilarlo alla morte del reo e, pertanto, il procedimento nei confronti della società prosegue senza alcuna interruzione anche in caso di intervenuta dichiarazione di fallimento o ammissione ad altra procedura concorsuale.

Passando poi al tema del quesito è specificato che "pur avendo natura diversa, i due diversi vincoli derivanti dal sequestro/confisca e dall´avvio della procedura fallimentare, possono coesistere. L´uno non ostacola l´altro, anzi il sequestro e la confisca tutelano gli interessi del ceto creditorio”. Ed è proprio l´art. 19 del D.Lgs. n. 231/2001 a portare a tale conclusione, nella parte in cui dispone la tutela dei diritti dei terzi acquisiti in buona fede.

 

La competenza dell´organo giudicante è disciplinata dallo stesso Legislatore che, secondo le SS.UU., ha "demandato al giudice penale, che deve disporre il sequestro e/o la confisca, l´onere di salvaguardare i diritti dei terzi acquisiti in buona fede” ed è quindi quest´ultimo a dover valutare se la titolarità del bene sia acquisita dal terzo in buona fede.

 

Infine, è proprio dall´analisi dell´acquisizione in buona fede del diritto da parte del terzo che secondo l´alto consesso si fonda l´illegittimità per il curatore fallimentare ad impugnare il sequestro. Il curatore, infatti, agisce in rappresentanza di soggetti, i creditori, che però prima della conclusione della procedura fallimentare vantano una "semplice pretesa ma non certo la titolarità di un diritto reale su un bene" e per tale ragione non è neppure individuabile alcun interesse concreto e giuridicamente tutelabile ad opporsi ai provvedimenti disequestro e/o confisca. La massa fallimentare, è ribadito, non solo vanta pretese e non diritti ma non subisce neppure nessun pregiudizio dal provvedimento ablatorio poiché anche lo Stato potrà far valere i suoi diritti sui beni sottoposti a vincolo fallimentare solo a conclusione della procedura e salvaguardando, a quel punto correttamente, i diritti riconosciuti ai creditori.