Sequestro all´ente anche per la sola associazione per delinquere (transnazionale)
Il solo reato di associazione per delinquere transnazionale è sufficiente a giustificare il sequestro preventivo per equivalente ai danni di una società, anche se i conseguenti illeciti fiscali perpetrati non sono previsti dal D. Lgs. 231/2001.
Con la sentenza 46162/2015 del 23 novembre, la Cassazione ha ribadito l´orientamento maggioritario secondo cui il reato associativo, ai fini dell´applicazione della misura cautelare, è indipendente rispetto ai reati scopo. Così sottolineando, la Corte ha tuttavia annullato, con rinvio al Tribunale, un´ordinanza del Riesame che aveva confermato un imponente sequestro a carico di una società indagata per associazione per delinquere transnazionale, finalizzata alla commissione di reati tributari.
Sul punto, la difesa aveva contestato la sussistenza del reato associativo, sostenendo che si trattasse di un mero concorso di persone e che, pertanto, il sequestro doveva venir meno per assenza dei presupposti che consentono di addebitarne la responsabilità alla società.
A parere della Corte, considerato che i reati tributari non rientrano nel novero della "231” e che il sequestro era quindi disposto in relazione alla sola associazione per delinquere transnazionale, quest´ultima doveva essere adeguatamente motivata dal giudice. Gli ermellini hanno dunque accolto le ragioni difensive proposte nel ricorso, secondo cui il «Tribunale ha motivato in ordine alla configurabilità dei reati fine, senza argomentare in relazione agli elementi costitutivi del reato associativo. (…) Non è stato quindi svolto alcun esame in ordine alle ragioni per cui non fosse ipotizzabile il mero concorso continuato nella commissione di reati fiscali. Tale accertamento risultava indispensabile in quanto i reati fiscali non comportano responsabilità amministrativa dell´ente (…)». Ed era necessario «individuare e motivare in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo».
Sul tema dei reati compiuti da più persone in ambito transnazionale è stata depositata il 19 novembre un´altra sentenza della Cassazione (45935/2015), che si è soffermata sulla corretta individuazione del "gruppo criminale organizzato”.
Come noto, la legge 146/2006 considera reato transnazionale quello realizzato da un gruppo criminale organizzato che operi in più di uno Stato e che sia punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. L´articolato normativo richiede, inoltre, che il reato sia alternativamente: commesso in più di uno Stato; commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; commesso in uno Stato ma produca effetti sostanziali in un altro Stato.
Dati questi elementi, la Suprema Corte ha riconosciuto la sussistenza allorquando vi sia «stabilità di rapporti fra gli adepti; minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli; non occasionalità o estemporaneità della stessa; costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale».
La pronuncia si unisce alle precedenti formando un orientamento ormai granitico, cui si sono associate anche le Sezioni Unite (sentenza 18374/2013) e che distingue, altresì, il gruppo criminale organizzato dal più semplice concorso di persone (pluralità di soggetti agenti e realizzazione di un fatto illecito) e dalla più complessa struttura dell´associazione a delinquere ex art. 416 c.p. Quest´ultima richiede, infatti, l´esistenza di un vincolo associativo a carattere permanente fra tre o più persone, la presenza di un minimo di organizzazione a carattere stabile l´esistenza di un programma criminoso volto al compimento di una serie indeterminata di delitti. Mentre nel gruppo criminale l´organizzazione può essere anche minimale e priva di una formale definizione di ruoli, sebbene non occasionale o estemporaneaIl gruppo criminale organizzato, in conclusione, rappresenta un quid pluris rispetto al mero concorso di persone; ma, allo stesso tempo, è un minus rispetto all´associazione a delinquere, certamente più articolata.

