Il committente di un cantiere edile che si affida ad un lavoratore autonomo per l’esecuzione dei lavori risponde per la sua morte se non verifica l’esistenza delle opportune protezioni.
Sulla scorta di tale principio, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34701 depositata ieri, ha confermato la condanna inflitta all’amministratore unico di una s.n.c., per il decesso di un muratore caduto dal tetto di un capannone.
I Giudici ricordano anzitutto che "chi concepisce, progetta e finanzia un’opera” ne è il committente e, in quanto tale, assume una posizione di garanzia.
Il committente, pur avendo un ruolo suo specifico, "non è esonerato dalla posizione di garante, fermo restando il concorso di colpe altrui, (…) quando permette lo svolgimento di lavori in situazioni nelle quali emerga una situazione di pericolo dovuto allo stato dei luoghi e o all’impiego di determinati mezzi”.
Nel caso di specie, l’imputato aveva consentito che i lavori venissero svolti da una squadra di operai (della quale faceva parte la vittima) senza previamente assicurarsi che fossero stati approntati i necessari presidi di sicurezza e senza considerare che la copertura su cui transitavano era, oltre che per sua natura non calpestabile, gravemente compromessa.
A questo punto, evidenzia la Corte, "l’assenza dell’imputato al momento dell’infortunio deve reputarsi ininfluente, assumendo rilievo la decisiva circostanza che lo stesso aveva avviato i lavori in piena violazione delle prescrizioni normative in materia di sicurezza”. Né la sua posizione di garanzia poteva venir meno senza aver fatto ricorso a un responsabile lavori, munito dei necessari poteri decisori, gestionali e di spesa, fatto sempre salvo l’obbligo di redigere il piano di sicurezza per l’esecuzione ed il coordinamento, avendo coinvolto più soggetti autonomi.
In definitiva, concludono gli Ermellini, "non si rinviene ragione alcuna per potersi escludere la posizione di garanzia del committente, pacificamente sussistente, in quanto soggetto (..) titolare ex lege di una posizione di garanzia che integra ed interagisce con quella di altre figure di garanti legali (datore di lavoro, dirigenti etc)."

