Sospensione delle misure cautelari e condotte riparatorie

In caso di mancato adempimento delle condizioni previste dall´articolo 17 del D. Lgs. 231/2001, il giudice deve disporre «la devoluzione alla Cassa delle ammende della cauzione prestata». Così ha ribadito la Corte di Cassazione (sentenza 18634/2015), intervenendo su un ricorso presentato contro un´ordinanza del Tribunale di Pistoia e relativo alla sospensione delle misure cautelari.

 

Nell´ambito delle indagini su una presunta associazione per delinquere, finalizzata al compimento di fatti corruttivi e di turbative d´asta, il Gip aveva applicato alla società coinvolta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.  Proprio per evitare il conferimento di appalti in violazione della normativa.

 

La misura era stata quindi sospesa, ai sensi dell´articolo 49 del Decreto 231, per consentire alla società di riparare le conseguenze del reato. Ma poi ripristinata, alla scadenza del periodo di sospensione, visto che non erano stati realizzati gli adempimenti che – secondo l´articolo 17 - possono inibire l´applicazione delle sanzioni interdittive (e comportare la revoca delle corrispondenti misure cautelari).

 

Come spiega la Suprema Corte, la procedura di sospensione si inserisce nel subprocedimento cautelare mantenendone comunque una marcata autonomia: in altri termini, nel momento in cui la procedura è avviata deve poi essere definita in ogni suo aspetto.

 

Sul punto, i contenuti della norma sono chiari e impongono all´ente che intenda avvalersi della sospensione una serie di oneri: risarcire integralmente il danno; eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato (o adoperarsi in tal senso in maniera efficace); eliminare le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e attuando di modelli organizzativi; mettere a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

 

Il giudice deve inoltre individuare una somma di denaro a titolo di cauzione, da depositarsi presso la Cassa delle ammende: somma non inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l´illecito per cui siprocede. In luogo del deposito, è ammessa soltanto la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

 

Al termine del periodo concesso per regolare la posizione, si deve quindi valutare la condotta dell´ente. E in caso di mancato, incompleto o inefficace adempimento, ripristinare la misura e incamerare la cauzione.