Subappalti e infortuni sul lavoro
Torna in appello, dopo l´annullamento della Cassazione, la vicenda nata dall´infortunio del lavoratore di una ditta subappaltatrice.
Gli imputati - individuati nel committente dei lavori, nel coordinatore dell´esecuzione, nell´impresa appaltatrice ed in quella affidataria di opere in subappalto – avevano proposto ricorso alla Suprema Corte in seguito alla condanna riportata sia in primo che in secondo grado.
I giudici di merito avevano infatti ritenuto la responsabilità di tutti gli imputati, affermando che questi erano tenuti a verificare il rispetto, da parte della ditta subappaltatrice, del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
In particolare, la Corte di Appello argomentava che committente e coordinatore sono esonerati da obblighi di controllo e protezione sull´operato delle imprese subappaltatrici «solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore». Circostanza che non pareva però essersi verificata.
È poi necessario, proseguivano i giudici, che il committente non si limiti a verifiche meramente formali, dovendo egli svolgere controlli sostanziali ed incisivi su tutto quel che concerne i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore, «accertando inoltre che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia».
La Cassazione, pur condividendo i principi di diritto enunciati dalla Corte territoriale, con sentenza n. 22032/2015 ha annullato il provvedimento impugnato, chiarendo che - per giungere ad una pronuncia di condanna in concreto - non basta il richiamo ad arresti giurisprudenziali condivisibili in astratto.
Nel caso di specie, infatti, la Corte di Appello «non chiarisce quali controlli in concreto debbano essere fatti», né quali siano stati nell´occasione quelli omessi.
Soprattutto, i giudici di appello non considerano che l´incidente si è verificato a due ore di distanza dall´apertura del cantiere: lasso di tempo che certamente non aveva permesso al coordinatore «di prendere cognizione della condizione di insicurezza, sicché si può dubitare che l´eventuale ripristino di una adeguata misura di diligenza» avrebbe evitato l´infortunio in questione.
I giudici di merito dovranno dunque ricominciare da capo ed esaminare la vicenda nei suoi aspetti più concreti, evitando di lasciarsi fuorviare da principi giurisprudenziali svincolati dal contesto di fatto.

