Tenuità del fatto anche sui procedimenti in corso
Con la sentenza n. 15449 della Terza sezione penale, depositata il 15 aprile, la Cassazione si è pronunciata per la prima volta sull´istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, misura entrata in vigore il 2 aprile scorso.
Il perimetro di applicazione, ricorda la Corte, è quello dei reati sanzionati con pena fino a cinque anni, sola o abbinata a quella pecuniaria. A questa prima condizione ne seguono però altre due, cioè la particolare tenuità dell´offesa e la non abitualità del comportamento illecito. Ricorrendo tali requisiti, la punibilità del fatto in sede penale deve essere esclusa.
Ciò premesso, ad avviso dei giudici l´articolo 131-bis c.p., introdotto con il D. Lgs. 28/2015 per disciplinare il nuovo meccanismo, ha natura sostanziale e non processuale.
Nonostante manchi un´esplicita disciplina transitoria, l´istituto deve quindi essere applicato anche ai procedimenti già in corso al momento della sua entrata in vigore, secondo il principio di necessaria retroattività della legge penale più favorevole al reo.
Peraltro, afferma la Corte, «può anche ritenersi che la questione della particolare tenuità del fatto sia proponibile anche nel giudizio di legittimità, tenuto conto di quanto disposto dall´art. 609, comma 2, c.p.p., trattandosi di questione che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello».
L´operatività della norma in esame, tuttavia, presuppone valutazioni di merito, oltre che la necessaria interlocuzione dei soggetti interessati. Per la Cassazione, dunque, «nel giudizio di legittimità dovrà preventivamente verificarsi la sussistenza, in astratto, delle condizioni di applicabilità del nuovo istituto, procedendo poi, in caso di valutazione positiva, all´annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice del merito affinché valuti se dichiarare il fatto non punibile».

