Tenuità del fatto, la Cassazione può pronunciarsi nel merito
Un´eventuale istanza ai sensi dell´art. 131 bis c.p. ("esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”), se presentata in Cassazione poiché non proponibile in precedenza, deve essere valutata nel merito. Così ha precisato la Quinta sezione penale della Corte, con sentenza 39806/15 del 1° ottobre. Spiegando che, quando non ricorrano in concreto le condizioni per l´applicazione della causa di non punibilità, il giudice di legittimità non può limitarsi ad un indiscriminato annullamento della sentenza, con rinvio al giudice di appello, ma deve rigettare la domanda.
L´articolo 131 bis del Codice Penale, che potrebbe impattare anche in ambito di responsabilità "231”, è stato introdotto dal decreto legislativo 28/2015. E prevede che, per i reati sanzionati con pena fino a cinque anni (sola o abbinata a quella pecuniaria), la punibilità si possa escludere «quando per le modalità della condotta e per l´esiguità del danno o del pericolo (…) l´offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale».
Nel caso di specie, spiega la Cassazione, «pur non risultando superati i limiti di pena indicati dall´art. 131 bis c.p., comma 1 e dovendosi accertare la sussistenza delle ulteriori condizioni di legge per l´esclusione della punibilità, al giudice di legittimità non resta che basarsi su quanto emerso nel corso del giudizio di merito tenendo conto, in modo particolare, della eventuale presenza, nelle motivazioni del provvedimento impugnato, di giudizi già espressi che abbiano pacificamente escluso la particolare tenuità del fatto, riguardando, la non punibilità, soltanto quei comportamenti (non abituali) che, sebbene inoffensivi, in presenza dei presupposti normativamente indicati risultino di così modesto rilievo da non ritenersi meritevoli di ulteriore considerazione in sede penale».
In concreto, prosegue la Corte, poiché dal provvedimento impugnato risultano «plurimi dati chiaramente indicativi di un apprezzamento sulla gravità dei fatti addebitati all´odierno ricorrente», l´istanza deve essere respinta, senza possibilità di un nuovo esame di merito.

