Tenuità del fatto applicabile al reato continuato

La nuova causa di non punibilità per irrilevanza del fatto, introdotta nel codice penale dal decreto legislativo 28/2015, continua a far discutere la giurisprudenza, di merito e legittimità, chiamata a pronunciarsi quotidianamente sulla sua ricorrenza nei procedimenti in corso. 

 

È il caso, da ultimo, del Tribunale di Grosseto, che è stato investito della questione da una datrice di lavoro accusata di più episodi di omesso versamento delle ritenute previdenziali. 

 

Con la sentenza in esame (n. 650/2015), il Tribunale ha ritenuto configurabile la particolare tenuità del fatto, reputando che il reato continuato fosse in concreto irrilevante a fini penali. Difatti, «l´aver commesso più reati unificati dal vincolo della continuazione ed oggetto del processo nel quale il giudice deve valutare l´applicabilità della causa di non punibilità, di per sé non costituisce circostanza ostativa alla sua applicazione, a meno che il giudice ritenga che dal complesso degli elementi a sua disposizione ed in particolare dai precedenti penali e giudiziari, il soggetto sia abitualmente dedito a comportarsi nel medesimo modo»

 

Ad avviso del giudice, la lettera della norma lascia dunque aperta la possibilità di effettuare una valutazione caso per caso sulla gravità del reato commesso: in particolare, sulla sua abitualità (che escluderebbe l´irrilevanza del fatto) o meno. 

 

Nonostante la fervente attività giurisprudenziale sulla nuova causa di non punibilità, non è ancora stato affrontato quello che, sotto certi aspetti, rappresenta il vero nodo gordiano della disciplina. Non è dato sapere, infatti, quale debba essere l´esito dei procedimenti "231" nel caso in cui il reato presupposto sia stato dichiarato penalmente irrilevante.