Unione Europea
Nella Gazzetta Ufficiale dell´Unione Europea del 12 giugno 2014 è stata pubblicata la nuova disciplina in tema di abusi di mercato.
In particolare si tratta:
Per quanto attiene la Direttiva, emerge come questa imponga agli Stati membri di considerare reati, alla presenza di determinate condizioni ("almeno nei casi gravi” e se "commessi con dolo”), l´abuso di informazioni privilegiate, la raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 3), la comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 4), la manipolazione del mercato (art. 4).
La Direttiva impone inoltre agli Stati membri di prevedere le misure necessarie affinché, oltre alle persona fisica, anche le persone giuridiche possano rispondere per gli stessi reati, se commessi a vantaggio dell´ente "da qualsiasi persona che agisca individualmente, ovvero in quanto membro di un organo della persona giuridica e che detenga una posizione apicale all´interno della persona giuridica” (art. 8).
La responsabilità dell´ente deriverebbe anche allorquando il reato sia reso possibile da una carente attività di controllo o vigilanza.
La Direttiva prevede, altresì, che l´ente potrà essere sottoposto dal proprio Stato a sanzioni pecuniarie o interdittive, quali:
a) esclusione dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici;
b) interdizione temporanea o permanente dall´esercizio di un´attività d´impresa;
c) assoggettamento a controllo giudiziario;
d) provvedimenti giudiziari di liquidazione;
e) chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato.
Si evince, inoltre, e proprio a testimoniare la fermezza dell´intervento del Legislatore europeo, la volontà di obbligare i singoli Stati membri a prevedere programmi formativi da imporre "ai soggetti responsabili della formazione di giudici, procuratori, forze di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini”.
Quanto al Regolamento, mira a ridisegnare le definizioni di "Informazioni privilegiate”, "Abuso di informazioni privilegiate”, "Comunicazione illecita di informazioni privilegiate” e "Manipolazioni del mercato”, delineandone nel dettaglio la condotta sanzionabile.
Alcune disposizioni del Regolamento saranno in vigore dal 2 luglio prossimo, mentre le restanti dal 3 luglio 2016, data in cui gli Stati membri dovranno altresì recepire la Direttiva.

