Usura ed estorsione

Martedì 3 febbraio ha avuto effettivo inizio l´iter parlamentare del Disegno di Legge S. 1735, recante "Previsione, tra i reati presupposto del decreto legislativo n. 231 del 2001, dell´usura bancaria e dell´estorsione”, presentato in Senato a firma dell´ On. Buemi.

 

Obiettivo dell´articolato, in via di assegnazione e non ancora disponibile, sembra quello di estendere la responsabilità delle persone giuridiche a tutte le fattispecie di reato tradizionalmente collegate al crimine organizzato, che contribuiscono a creare "zone grigie” tra attività economica e delinquenziale.

 

Da quanto si apprende sulla stampa, il DDL parrebbe introdurre, nel Decreto 231, l´articolo 25-decies-bis, delineato sulla falsariga della medesima norma incriminatrice proposta dalla Commissione Greco del 2007.

 

Segnatamente:

 

"Articolo – (Reati presupposto consistenti nell´usura o nell´estorsione)

 

1. In relazione alla commissione dei delitti indicati dall´articolo 644 del codice penale, si applicano all´ente la sanzione pecuniaria da 200 ad 800 quote, nonché le sanzioni interdittive indicate dall´articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a 4 mesi e non superiore ad un anno.

 

2. In relazione alla commissione dei delitti indicati dall´articolo 629 del codice penale, si applicano all´ente la sanzione pecuniaria da 300 ad 800 quote, nonché le sanzioni interdittive indicate dall´articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a due anni”.

 

Si resta tuttavia in attesa della pubblicazione del disegno di legge per comprendere compiutamente la portata della norma.

 

Si rammenta, infine, come sempre a firma del senatore Buemi sia stata presentata nei giorni scorsi in Parlamento una proposta di legge in materia di dismissione delle azioni bancarie in possesso delle fondazioni di origine bancaria, ai fini della separazione tra banche e fondazioni.

 

L´AODV231 seguirà l´iter dei Disegni di Legge.