Per la Suprema Corte, anche il condominio è qualificabile
come luogo di lavoro: qualora al suo interno vengano svolte prestazioni
lavorative, troverà pertanto applicazione il D.Lgs. 81/2008.
Alla luce di tale principio, con la recente sentenza n.
45316/2019, la Cassazione ha condannato l’installatore di un impianto per non
aver adottato le precauzioni antincendio richieste dal Testo unico Sicurezza.
L’imprenditore si era difeso sostenendo come l'immobile non
fosse luogo di lavoro, dovendo quest’ultimo riferirsi esclusivamente agli
ambienti interni o di pertinenza dell’azienda.
La tesi è stata però rigettata: secondo i giudici, al contrario, in tale nozione vi rientra ogni tipologia di spazio "a condizione che vi sia ospitato almeno un posto di lavoro oppure che esso sia accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.