Rappresentanza dell'ente e diritto di difesa

Rappresentanza dell'ente e diritto di difesa: un recente provvedimento del Tribunale di Milano

 

Avv. Piergiorgio Weiss

 

 

Con l´ordinanza 16 novembre 2012 il Giudice per l´udienza preliminare di Milano ha ribadito un principio già affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 41398 del 2009. 

 

Il caso che qui interessa è quello di una società (una s.r.l.), avente un amministratore unico chiamato a rispondere del reato di corruzione di cui agli artt. 319-319 bis c.p. che avrebbe agito nell´interesse dell´ente da lui rappresentato. Il Pubblico Ministero ha dunque contestato all´ente l´art. 25 del D.Lvo 231/01. Il legale rappresentate dell´ente ha quindi provveduto a nominare un procuratore speciale che ha nominato a sua volta un avvocato di fiducia.

 

Il Giudice ha ritenuto nulla, ai sensi dell´art. 39 del D.L.vo 231/01, la nomina del predetto difensore di fiducia ed ha assegnato all´ente un difensore d´ufficio ai sensi dell´art. 40 del D.L.vo 231/01.

 

Nell'ordinanza il GUP spiega tale decisione asserendo che l´ente può partecipare al procedimento con il proprio legale rappresentante salvo che questi sia imputato nel procedimento da cui dipende l´illecito amministrativo; si aggiunge poi che la
scelta di un procuratore speciale (che a sua volta ha nominato il difensore di fiducia dell´ente) operata da un soggetto non legittimato (l´imputato) deve essere ritenuta nulla. 

 

La ratio sottesa alla norma, si spiega nell´ordinanza, è la sussistenza di un divieto assoluto ed inderogabile motivato dalla obiettiva ed insanabile conflittualità processuale tra l´interesse legale dell´ente e dell´imputato legale rappresentante dell´ente
nel procedimento penale. 

 

Il Giudice formula dunque una presunzione iuris et de iure relativa all´incompatibilità delle linee difensive del soggetto collettivo rispetto a quelle del suo rappresentate legale e supera lo scoglio della possibile violazione del diritto di difesa con l´assegnazione...

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